La natura dei Comites. Il loro rapporto con lo Stato italiano e lo Stato ospitante

Con questa circolare a tutti i componenti del Cgie ed a tutti i Comites, il segretario del Cgie Ministro Cardilli illustra lo stato giuridico dei Comitati (ente pubblico/ente privato) ed il loro rapporto con le istituzioni statali, sulla base della nuova normativa

 

Come noto il Consiglio dei Ministri nella riunione di lunedì 29 settembre ha approvato il Decreto per il differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero, stabilendo che esse dovranno aver luogo entro il prossimo 31 marzo.

Il relativo decreto n. 272 del 2 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre.

La Camera dei Deputati da parte sua ha approvato definitivamente il 3 ottobre, nella stessa formulazione già approvata il 2 luglio 2003 dal Senato, il DDL sulla riforma dei Comites che è pertanto diventato legge dello Stato. Per poterne leggere il testo, che non viene inviato per non appesantire la trasmissione, si prega di visitare il sito www.esteri.it entrando nella pagina di politica estera, sezione italiani all'estero, CGIE.

Quanto alla natura giuridica dei Com.It.Es., argomento sollevato nel corso della riunione del Comitato di Presidenza del CGIE svoltasi a Roma l'11 e 12 settembre u.s., il Direttore Generale per gli Italiani all'estero, sentito anche l'Ufficio legislativo del Ministero, ha comunicato a questa Segreteria che:

  1. per l'ordinamento giuridico italiano i Com.It.Es. sono enti di diritto pubblico. Tale aspetto non può essere messo in discussione dato che i Comitati sono istituiti e disciplinati dalla legge; sono destinatari di contributi a carico della finanza pubblica per le spese di gestione; sono soggetti alla vigilanza delle Missioni diplomatico-consolari competenti per territorio;

  2. poiché i Comitati vanno incardinati nella giurisdizione contabile del nostro ordinamento, ogni caso di malagestione con conseguente danno per le finanze pubbliche, ove appaia manifesta la volontà dell'autore della malagestione di non uniformarsi alla legge e di non reintegrare il danno, deve essere denunciato alla Procura Generale della Corte dei Conti;

  3. circa la natura del Com.It.Es. in rapporto allo Stato ospitante, non si discute che il Comitato si appalesi come un ente di diritto privato e non goda di immunità dalla giurisdizione o dall'esecuzione. Conseguentemente, lo statuto dei Com.It.Es. deve tener conto sia della normativa italiana, esplicitandola dove necessario, sia della normativa locale;

  4. resta inteso che i comportamenti del Presidente e dei singoli Consiglieri del Comitato in violazione della normativa dello Stato ospitante sono legittimamente perseguibili dalle Autorità locali, in quanto in queste fattispecie il Com.It.Es. agisce come ente di diritto privato: eventuali spese legali non sono imputabili al bilancio del Comitato;

  5. infine si esclude che i Com.It.Es. possano avere uno status rilevante dal punto di vista del diritto internazionale dato che l'attribuzione di tale personalità giuridica è dettata da norme specifiche che non possono essere applicate ai Comitati nemmeno con una interpretazione estensiva.

Quanto precede è stato portato all'attenzione della rete diplomatico-consolare da parte della DGIEPM, con istruzioni di darne formale comunicazione ai Com.It.Es. e ai membri del C.G.I.E. presenti nelle rispettive Circoscrizioni consolari.

Min. Plen. Torquato Cardilli, Segretario del CGIE

ottobre 2003