|
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n.395
Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (GU n. 46 del 25/02/2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (note)
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani
all'estero, di cui dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge
6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data
21 novembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. (note)
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intende per:
- «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
- «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini
italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- «elettore», il cittadino italiano residente nella
circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della
legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104;
- «ufficio consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29,
comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni;
- «circoscrizione consolare», l'ambito di competenza
territoriale dell'ufficio consolare;
- «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.
- Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data
stabilita per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si
intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le
schede votate all'ufficio consolare.
Art. 2. (note)
Istituzione di un nuovo Comitato
- In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo
dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni
dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della
legge.
- In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni
dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento
interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento
dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
locali e delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea.
Il testo del regolamento è trasmesso per conoscenza al capo
dell'ufficio consolare.
Art. 3. (note)
Compiti e funzioni del Comitato
- I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati
dal Presidente o da persona da lui delegata.
- Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge, sono convocate, previa intesa, o dall'autorita' consolare o
dal Comitato. Alla convocazione è unito l'ordine del giorno ed è
allegata la documentazione utile all'esame dei relativi argomenti.
- I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere
e) ed f), della legge, sono formulate dal Comitato entro trenta
giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge.
- Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio consolare
corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal
bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di
attivita'. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare
comunica tali richieste al presidente del Comitato. Il Comitato,
appositamente convocato, formula, entro trenta giornidalle
comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in
proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo
dell'ufficio consolare.
- Il capo dell'ufficio consolare comunica al presidente del
Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato,
formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere
in proposito, del quale da' immediata comunicazione scritta al capo
dell'ufficio consolare.
- I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti
dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano tali funzioni
nell'ambito delle materie previste dall'articolo 2 della legge.
- i sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati
operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da
parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria
attivita' entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 4. (note)
Finanziamenti annuali disposti
dal Ministero degli affari esteri
- L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre
dell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge, è
subordinata alla corretta presentazione della documentazione
contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che è trasmessa al
Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell'ufficio
consolare, in duplice esemplare (originale e copia autenticata),
datata, firmata dal presidente del Comitato ai sensi dell'articolo
10, comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.
- Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della legge sono
effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare
competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere
effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli
affari esteri.
- Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la
documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal
presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna
è redatto un verbale di consistenza.
Art. 5. (note)
Sede provvisoria del Comitato
- In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo
dell'ufficio consolare si adopera per il reperimento di una sede in
cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso
reperisca la sede definitiva ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della
legge.
Art. 6 (note)
Eleggibilità
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili
i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e
candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco
aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55,
comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge,
le cause di ineleggibilita' sono verificate in base all'atto
costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attivita'
scolastiche e dei comitati per l'assistenza.
- La causa di ineleggibilita' di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge, è riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore
della legge.
Art. 7.
Verifica della condizione degli eletti
- Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita' dei propri membri.
- Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni previste come causa di ineleggibilita', ovvero esista al
momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle
condizioni di incompatibilita' previste, il Comitato la contesta al
membro interessato.
- Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute
o di incompatibilita'.
- Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita
a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica
che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i
successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.
- Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso
giurisdizionale al tribunale di Roma.
- Nel giorno successivo, la deliberazione è depositata nella
segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni
successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
- Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di
ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art. 8.
Comitato dei presidenti
- La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle
elezioni è convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di
svolgimento delle medesime.
- Il Comitato dei presidenti elegge il coordinatore tra i propri
membri. Viene eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il
maggior numero di voti.
Art. 9. (note)
Membri stranieri di origine italiana
- Ai sensi dell'articolo 7 della legge, possono far parte del
Comitato i cittadini stranieri di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di
ascendenza. L'accertamento del requisito compete all'autorita'
consolare.
- Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle
associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni, fornita per l'occasione dall'ufficio consolare, chiede alle
associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di
cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al
numero dei membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge.
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle
preferenze espresse da ciascun membro del Comitato è arrotondato
all'unita' inferiore.
- Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa
le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2
e comunque non oltre la data di diramazione della convocazione
dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese
al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo
13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
- Ai membri cooptati si applica l'articolo 5, comma 4, della
legge.
Art. 10. (note)
Durata in carica e scioglimento del Comitato
- I membri del Comitato entrano in carica all'atto della
proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il
decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge.
- Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge, il
Comitato resta in carica fino alla prima riunione del successivo,
limitandosi dopo la scadenza del quinquennio al compimento degli atti
urgenti e improrogabili.
- Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge,
decorre dalla data stabilita per le votazioni.
- Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo
8, comma 4, della legge è nominato un Commissario straordinario che
resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato.
Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa
è consegnata dal presidente che cessa dalla carica al Commissario
straordinario. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.
Art. 11. (note)
Elenco aggiornato
- Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per
l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall'articolo 5,
commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
- Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per
finalita' diverse dalla determinazione della consistenza delle
comunita' italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo
5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste
elettorali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13,
comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, della legge, e dallo
svolgimento della relativa campagna elettorale.
- L'autorita' consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare
l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero può fornirne essa
stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo
Stato, esclusivamente per le finalita' politico-elettorali stabilite
dalla legge.
- Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero
dell'interno e i Comuni.
Art. 12. (note)
Determinazione del numero dei membri del Comitato
- Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il
Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al
Ministro per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani
residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati
dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo
15, comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente la
data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1,
riferita ai dati più recenti dell'elenco aggiornato, è resa non
oltre il ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del
Ministero degli affari esteri.
Art. 13. (note)
Indizione delle elezioni e istituzione dell'ufficio elettorale
- Entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle
elezioni, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al
Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel
mondo l'elenco degli aventi diritto al voto, ripartito per
circoscrizione consolare, con l'indicazione, ove risultante,
dell'assenza del requisito della residenza da almeno sei mesi nella
circoscrizione consolare, ai fini della successiva distribuzione in
via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti
dalla legge e dal presente regolamento.
- Le elezioni del Comitato sono indette con decreto del capo
dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della
legge.
- Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri del
Comitato da eleggere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge,
sulla base dei dati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente
regolamento.
- Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le
votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.
- Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare
istituisce l'ufficio elettorale di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge. L'ufficio elettorale è presieduto dal capo dell'ufficio
consolare, o da un suo rappresentante, ed è composto da almeno altri
due membri di cittadinanza italiana, dipendenti dell'ufficio
consolare, ove possibile di ruolo.
- L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri
locali accessibili al pubblico.
- L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione
rivolti alle comunita' italiane all'estero le liste dei candidati e
adotta iniziative per promuovere la più ampia comunicazione e per
consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi
per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizione di
parita' tra loro. L'ufficio consolare invita gli editori di
quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive
che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai
candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la
diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parita'
tra loro.
Art. 14. (note)
Presentazione delle liste dei candidati
- Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le
dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono
essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la firma
autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il
contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
- Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al
numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici
per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati
composti da diciotto membri. Di ogni candidato è indicato il
cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché un numero
progressivo assegnato dal presentatore della lista.
- Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
- le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della
candidatura di ciascun candidato;
- la designazione di un rappresentante effettivo e di uno
supplente per il comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, della legge.
- Ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata,
corredata della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da
uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio,
dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione
delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini
delle successive notificazioni.
- Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli
atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione e
provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale,
appena questo è costituito, unitamente al verbale delle operazioni
compiute.
- Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate
al capo dell'ufficio consolare.
- L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme,
apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti,
richieste dalla legge e dal presente regolamento.
- A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
indizione delle elezioni l'ufficio consolare provvede al rilascio,
nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei
certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli
elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla
base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.
Art. 15.
Comitato elettorale circoscrizionale
- Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo
giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il capo
dell'ufficio consolare richiede alle associazioni degli emigrati
italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza
dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato
elettorale circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, le
associazioni degli emigrati italiani comunicano, anche
collettivamente, all'ufficio consolare tale elenco.
- Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste, con decreto del capo
dell'ufficio consolare è costituito il comitato elettorale
circoscrizionale, composto da:
- i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di
candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b);
- i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di
cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in
cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti
nell'elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre
circoscrizioni.
- Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni
degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al
comma 2, lettera b), i rappresentanti delle associazioni degli
emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.
Art. 16.
Ammissione delle liste
- Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale
circoscrizionale:
- verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto
di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole
non valide se non corrispondono a questa condizione;
- invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste,
se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
- riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di
candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri
e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando
gli ultimi nomi;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la
dichiarazione di accettazione della candidatura;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in
più liste;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno
stabilito per le votazioni, non hanno l'eta' richiesta per
l'elettorato passivo;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono
residenti nella circoscrizione consolare;
- verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle
operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di
candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e
in caso contrario ne dichiara la non ammissibilita';
- assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di
ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo
l'ordine di presentazione.
Art. 17. (note)
Stampa e invio del materiale elettorale
- La scheda elettorale riporta, accanto al contrassegno, il
cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista, secondo il modello
di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
- Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformita' delle
schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge, ai modelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente
regolamento.
- Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto, di cui
all'articolo 17, comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o
codice corrispondente a una posizione nell'elenco degli elettori. Sul
tagliando non sono apposti dati che consentono di risalire
direttamente e immediatamente all'identita' dell'elettore.
- L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge mediante il sistema postale
più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori
per realizzare le finalita' previste dagli articoli 14, comma 1, e
17, commi 3, 6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti
ricevuta, anche collettiva, dell'invio.
- Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede
pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 17, comma 7, della legge e delle schede stampate e
non utilizzate per i casi di cui all'articolo 17, comma 5, della
legge sono registrati il numero delle buste contenenti schede
pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle
medesime presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate,
non utilizzate e quindi incenerite, le modalita' dell'incenerimento.
Art. 18. (note)
Espressione del voto
- Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, l'elettore
esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena
l'annullamento della scheda.
- È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è
indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro
candidato della medesima lista.
- Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista
diversa da quella votata.
- Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il
Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.
Art. 19. (note)
Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità
- I cittadini cancellati per irreperibilita' dalle liste
elettorali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n.
470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio
consolare chiedendo di essere reiscritti nell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui
alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della
dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento
dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla
cancellazione, indicato dal richiedente.
- Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro
ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica
la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la
dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
- Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco
aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi
ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per
corrispondenza.
Art. 20.
Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto
- Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi
dall'elenco degli aventi diritto al voto comunicato dal Ministero
dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici
consolari, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano entro
l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni
all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per
corrispondenza di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, sono
ammessi al voto con le modalita' previste dall'articolo 19 del
presente regolamento se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o
aggiornamento della posizione AIRE è stata chiesta dall'ufficio
consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi
dall'elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli uffici
consolari competenti se dai propri atti risulta che gli stessi sono
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la
loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE è stata
richiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, previa acquisizione della dichiarazione attestante la
mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo
rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalita' previste
dall'articolo 19, comma 2.
- Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono
iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 19, comma 3. Tale
elenco è trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.
Art. 21. (note)
Nomina degli scrutatori e designazione dei rappresentanti di lista
- Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le
votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato
elettorale circoscrizionale:
- un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;
- la designazione, per ogni seggio istituito nella
circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e
di uno supplente.
- Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, il comitato
elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori
designati dai presentatori delle liste ammesse con modalita' tali da
garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.
- Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.
Art. 22. (note)
Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio
- Ai fini dello scrutinio sono valide le buste pervenute agli
uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le
votazioni, anche se spedite oltre il termine previsto dall'articolo
17, comma 6, della legge.
- Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi
atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i seggi
elettorali e ad assicurarne la funzionalita'.
- Ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge, il
presidente del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con
apposito provvedimento, i seggi elettorali. In caso di ufficio
consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono
ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una
porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo
seggio un numero di elettori inferiore a cento.
- Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni,
nell'ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale, il
presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio
elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario
precedentemente nominato. Il presidente invita inoltre i
rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle
operazioni.
- Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato
elettorale circoscrizionale, l'estratto del verbale di nomina degli
scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista, un congruo
numero di urne, gli stampati e il materiale occorrenti per le
operazioni, nonché copia autentica dell'elenco degli elettori, copia
dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio
consolare, i plichi con le buste contenenti schede unitamente alla
comunicazione del numero di queste.
- Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura dei
plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato elettorale
circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A
tale fine il presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal
segretario:
- accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde al
numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata
insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale;
- accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da
un'unica circoscrizione consolare;
- procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste
esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
- accerta se la busta contiene il tagliando del certificato
elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente la
scheda con l'espressione del voto;
- accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene a
elettore incluso nell'elenco trasmesso dal comitato elettorale
circoscrizionale;
- accerta se la busta contenente la scheda con l'espressione
del voto è chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento
e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
- annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda
inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del
certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più
di una volta, o di elettore non appartenente alla circoscrizione
consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni
di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima busta insieme
al tagliando o al certificato elettorale, o non accompagnata nella
busta esterna nè dal tagliando nè dal certificato elettorale. Non
procede ad annullare la scheda se il tagliando non è stato staccato
dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero
nel caso in cui è incluso nella busta esterna il certificato
elettorale privo del tagliando.
- I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste
contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio sono
separati dalle buste stesse in modo tale che non sia possibile
procedere alla identificazione del voto. Dopo la conclusione delle
operazioni preliminari allo scrutinio, congiuntamente per tutti i
casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del
seggio accerta l'avvenuta votazione apponendo la propria firma
accanto al nome nell'apposita colonna della lista degli aventi
diritto al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui
al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle
buste inserite nell'urna.
Art. 23.
Operazioni di scrutinio
- Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento
nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con
l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale
fine:
- il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna
ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del
voto e la apre;
- il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul
retro di essa e la consegna al segretario;
- il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende
nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi
le schede scrutinate in apposita cassetta.
- Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta
menzione nel verbale.
Art. 24.
Verbali
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel verbale
del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, il
numero delle buste esterne consegnate al seggio dal comitato
elettorale circoscrizionale, il numero delle schede valide, bianche,
nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e
assegnate nonché contestate e non assegnate, i risultati elettorali,
il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali
proteste e reclami presentati nonché le modalita' di formazione dei
plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto
in due esemplari, è letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto
da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.
- Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza
numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il
numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede
bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza
procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di
quelle contestate e non assegnate, verificando la congruita' dei
dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel
verbale.
- Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di
un plico contenente gli esemplari del verbale, con allegati i
prospetti di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni
del seggio, nonché, in plichi separati:
- le schede annullate;
- le schede bianche, le schede nulle;
- le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere
distinte le schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle
contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- le schede valide;
- la lista degli elettori.
- I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle
operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato
elettorale circoscrizionale.
- Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale
circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati al comma
1.
Art. 25.
Voti contestati
- Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui
all'articolo 24, comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale
procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti
contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in
proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o
meno dei relativi voti.
- Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in
un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato
elettorale, è allegato al verbale di cui all'articolo 22, comma 1,
della legge.
Art. 26.
Ripartizione dei seggi
- Compiute le operazioni di scrutinio, il comitato elettorale
circoscrizionale:
- determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti
validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, per il numero dei candidati da
eleggere e attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il
quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da
essa riportati;
- determina la cifra individuale di ogni candidato sommando i
voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato, compresi
quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
- determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista
secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo, a parita' di
cifre individuali, l'ordine di presentazione nella lista.
- I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui al
comma 1, lettera a), sono successivamente attribuiti alle liste per
le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parita' di resti, alla lista che ha ottenuto il più alto numero di
voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non
hanno ottenuto alcun quoziente.
Art. 27.
Proclamazione degli eletti
- Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in
conformita' ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama
eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e
seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera
c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Art. 28. (note)
Impedimenti alle elezioni
- Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla
base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al
Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel
mondo gli eventuali impedimenti di natura politica o sociale
all'elezione del Comitato o dei Comitati.
- Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22
della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per
gli italiani nel mondo, può disporre che le elezioni siano ripetute.
Art. 29. (note)
Prima seduta del Comitato
- La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo
giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.
- La prima seduta del Comitato è convocata dal capo dell'ufficio
consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del presente
regolamento.
- Il Comitato è presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha
ottenuto la più elevata cifra individuale. In caso di parita' di
cifre individuali la seduta è presieduta dal più anziano di eta'.
- Il segretario provvisorio è il membro più giovane del
Comitato.
- Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione
degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo
8, comma 1, della legge, nonché dell'articolo 6 del presente
regolamento e dichiara la ineleggibilita' di essi se sussiste
qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall'articolo 7 del presente regolamento.
- Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della
legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la
proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.
- Eletto il presidente, si procede, a maggioranza semplice,
all'elezione del segretario di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge.
- Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, della legge.
Art. 30.
Adempimenti del segretario del Comitato
- Il segretario del Comitato svolge le funzioni di segretario
dell'esecutivo, anche se non ne è membro, e cura la tenuta dei
verbali delle sedute e degli altri atti concernenti l'attivita' del
Comitato e dell'esecutivo.
- I verbali delle sedute e gli altri atti di cui al comma 1 sono
tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare o di un suo
rappresentante appositamente delegato.
- Copia dei verbali delle sedute, firmata dal presidente e
controfirmata dal segretario, è trasmessa al capo dell'ufficio
consolare.
Art. 31.
Pubblicità delle sedute
- Il Comitato assicura la pubblicita' delle sedute trasmettendo i
relativi verbali all'autorita' consolare, che li espone nei propri
locali accessibili al pubblico.
Art. 32. (note)
Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare
- Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12,
comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo
dell'ufficio consolare può essere rappresentato dal funzionario o
impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio
consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 33. (note)
Soluzione delle controversie
- In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo
24 della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri
all'autorita' consolare, al segretario generale del Consiglio
generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale
degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato
è espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
- Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della
legge è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione
in via amministrativa prevista dall'articolo 24 della legge deve
essere esperita preliminarmente.
Art. 34. (note)
Esenzione dai diritti consolari
- Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini
dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto
consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 35.
Assenza di oneri
- Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 36.
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Frattini, Ministro degli affari esteri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Registro n. 2, Ministeri istituzionali, foglio n. 83
TABELLA A
(prevista dall'art. 17, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE COMUNITA'
FINO A 100.000 CITTADINI ITALIANI

Parte interna della scheda
TABELLA B
(prevista dall'art. 17, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE COMUNITA'
COMPOSTE DA PIÙ DI 100.000 CITTADINI ITALIANI

Parte interna della scheda
TABELLA C
(prevista dall'art. 17, comma 1)
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Parte esterna della scheda
|