Note al DPR 29 dicembre 2003, n.395

 

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministratore competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Note alle premesse

  • L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

  • Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
    2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    4. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
    5. (lettera soppressa)».

  • Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei comitati degli italiani all'estero):

    «Art. 26 (Regolamento di attuazione)
    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge».

  • Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), e successive modificazioni:

    «1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni».

Note all'art. 1

  • Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):

    «1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1».

  • Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «1. Hanno diritto di voto per l'elezione del comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».

  • Si riporta il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):

    «8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge».

  • Si riporta il testo dell'art. 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), e successive modificazioni:

    «Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le agenzie consolari di prima categoria».

Nota all'art. 2

  • Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:
    1. «In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».
    2. (Omissis).
    3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».

Note all'art. 3

  • Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «Art. 2 (Compiti e funzioni del Comitato)

    1. Ciascun comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.
    2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.
    3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
    4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
      1. coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
      2. collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
      3. segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
      4. redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'art. 3;
      5. esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
      6. formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
      7. esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;
      8. esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.
    5. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
    6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».

  • Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai comitati eletti».

Note all'art. 4

  • Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera».

  • Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero 1'autorità consolare».

  • Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche».

  • Si riporta il testo dell'art. 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

    «La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento».

  • Si riporta il testo dell'art. 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

    «L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

    • proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
    • assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;
    • provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;
    • favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attività delle associazioni, delle camere di commercio, degli enti italiani;
    • stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;
    • sviluppare le relazioni culturali».

Nota all'art. 5

  • Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n.286:

    «1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede».

Note all'art. 6

  • Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile».

  • Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, e degli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni:

    «Art. 55 (Elettorato passivo)

    1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
    2. 2. (Omissis)».

    «Art. 58 (Cause ostative alla candidatura)

    1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
      1. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
      2. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
      3. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
      4. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
      5. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
    2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
    3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
      1. del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
      2. la giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
    4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
    5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o dì chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

    «Art. 59 (Sospensione e decadenza di diritto)

    1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58:
      1. coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
      2. coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
      3. coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
    2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
    3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
    4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
    5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
    6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
    7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'art. 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
    8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni».

    «Art. 60 (Ineleggibilita)

    1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
      1. il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
      2. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
      3. nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
      4. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
      5. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
      6. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
      7. i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
      8. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
      9. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
      10. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
      11. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
      12. i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
    2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
    3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
    4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
    6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
    7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'art. 81.
    8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
    9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale».

    «Art. 61 (Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia)
    1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

    1. il ministro di un culto;
    2. coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore».

  • Per il testo dell'art. 5, comma 4, secondo periodo, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alle note all'art. 9.

    «Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».

  • Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi».

Note all'art. 9

  • Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «Art. 7 (Membri stranieri di origine italiana).

    1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.
    2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.
    3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
    4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'art. 11, comma 1».

  • Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni:

    «Art. 13.

    1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalità previste nelle forme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
    2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario».

  • Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».

Note all'art. 10

  • Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. è, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto».

  • Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «Art. 25 (Disposizione transitoria).
    1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa».

  • Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato».

Note all'art. 11

  • Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco».

  • Si riporta il testo dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104:
    1. «Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.
    2. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.
    3. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.
    4. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari».

  • Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».

  • Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

  • Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

    «1. Ai fini del presente codice si intende per:
    a) - e) (Omissis);
    f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza».

Nota all'art. 12

  • Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 13

  • Per il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 14

  • Per il testo dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Note all'art. 17

  • Per il testo dell'art. 17, commi 1, 3, 5, 6 e 7, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

  • Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza».

Nota all'art. 18

  • Per il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 19

  • Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), e successive modificazioni:

    «Art. 4.
    1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

    1. per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
    2. per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
    3. per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
    4. per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
      1. trascorsi cento anni dalla nascita;
      2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
      3. quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
      4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;
    5. per perdita della cittadinanza;
    6. per trasferimento nell'AIRE di altro comune».

Nota all'art. 21

  • Per il testo dell'art. 19, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Note all'art. 22

  • Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
  • Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 28

  • Si riporta il testo degli articoli da 15 a 22 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «Art. 15 (Indizione delle elezioni e liste elettorali).

    1. Salvo quanto previsto dall'art. 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.
    2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
    3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
    4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.
    5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
    6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.

    Art. 16 (Comitato elettorale circoscrizionale).
    1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui dell'art. 26.
    2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.
    3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.
    4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 26.
    5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.
    6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

    Art. 17 (Stampa e invio del materiale elettorale).
    1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
    2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
    3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'art. 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.
    4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
    5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.
    6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
    7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.
    8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
    9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.

    Art. 18 (Espressione del voto).
    1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.
    2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.
    3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.
    4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
    5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

    Art. 19 (Costituzione dei seggi elettorali).
    1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
    2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
    3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.
    4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.
    5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.

    Art. 20 (Operazioni di scrutinio).
    1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
    2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
    3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
    4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
    5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

    Art. 21 (Ripartizione dei seggi).
    1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
    2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.
    3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

    Art. 22 (Proclamazione degli eletti).
    1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
    2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'art. 15, comma 2».

Note all'art. 29

  • Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «1. Nella prima seduta, il comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente ilcandidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente».

  • Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «2. La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del comitato stesso».

  • Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «1. Il comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere».

Nota all'art. 32

  • Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

    «Art. 48 (Reggenza di ufficio consolare di prima categoria).
    In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di prima categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica.
    In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso l'ufficio.
    Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.
    Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti».

Nota all'art. 33

  • Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

    «Art. 2 (Soluzione delle controversie).
    1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il comitato».

Nota all'art. 34

  • Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):

    «Art. 59 (Adeguamento di voci della tariffa).
    I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.
    Il Ministro per gli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un più diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari.
    Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi».