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Note al DPR 29 dicembre 2003, n.395
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministratore competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
- l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
- le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
- l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
- (lettera soppressa)».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei
comitati degli italiani all'estero):
«Art. 26 (Regolamento di attuazione)
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sono emanate le norme di
attuazione della presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, della
legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio
generale degli italiani all'estero), e successive
modificazioni:
«1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle
questioni concernenti le comunità italiane all'estero
affrontate dal Governo e dalle regioni».
Note all'art. 1
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto
di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli
schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco
aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero
finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali,
distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le
votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Hanno diritto di voto per l'elezione del comitato i
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione
consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per
la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e successive modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104
(Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero):
«8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le
modalità di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli
affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la
data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei
residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della
successiva distribuzione in via informatica agli uffici
consolari per gli adempimenti previsti dalla legge».
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma primo, primo
periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), e
successive modificazioni:
«Agli effetti della applicazione delle norme del
presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende
i consolati generali di prima categoria, i consolati di
prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le
agenzie consolari di prima categoria».
Nota all'art. 2
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
- «In ogni circoscrizione consolare ove risiedono
almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco
aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge
27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani
all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».
- (Omissis).
- In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni
della circoscrizione consolare, della presenza di
consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini
stranieri di origine italiana, e quando le condizioni
locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più
Comitati all'interno della medesima circoscrizione
consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più
comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali
di competenza».
Note all'art. 3
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 2 (Compiti e funzioni del Comitato)
- Ciascun
comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce
ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e
civile della propria comunità di riferimento e può
presentare contributi alla rappresentanza
diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro
programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A
tale fine ciascun comitato promuove, in collaborazione con
l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie
locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti
nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune
iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e
culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei
giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e
scolastica, alla formazione professionale, al settore
ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità
italiana residente nella circoscrizione. Ciascun comitato
opera per la realizzazione di tali iniziative.
- Nell'ambito delle materie di cui al comma 1,
l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare
flusso di informazioni circa le attività promosse
nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato
italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli
altri enti territoriali italiani, nonché da altre
istituzioni e organismi.
- L'autorità consolare e il Comitato indicono
riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti
specifici, ritenuti di particolare importanza per la
comunità italiana.
- Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti
locali e delle norme di diritto internazionale e
comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei
cittadini italiani nella società locale e di mantenere i
loro legami con la realtà politica e culturale italiana,
nonché per promuovere la diffusione della storia, della
tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
- coopera con l'autorità consolare nella tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo
alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori
italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli
Paesi;
- collabora con l'autorità consolare ai fini
dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione
delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha
sede a favore dei cittadini italiani;
- segnala all'autorità consolare del Paese ove il
Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme
dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che
danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo,
nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome
iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità
consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli
interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
- redige una relazione annuale sulle attività
svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una
relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio
preventivo di cui all'art. 3;
- esprime pareri sulle iniziative che l'autorità
consolare intende intraprendere nelle materie di cui al
comma 1;
- formula proposte all'autorità consolare
nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di
delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
- esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo
che enti e organismi associativi, che svolgono attività
sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore
della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle
regioni ed alle province autonome;
- esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni
dalla richiesta, sui contributi accordati dalle
amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di
informazione.
- L'autorità consolare e il Comitato ricevono
periodicamente informazioni sulle linee generali
dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai
patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel
rispetto della normativa nazionale e locale.
- Il Comitato adotta un regolamento interno che
disciplina la propria organizzazione e le modalità di
funzionamento».
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove
risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire
Comitati con funzioni consultive da esercitare in
conformità alle disposizioni di cui all'art. 2. Tali
Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di
dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali
eleggono il proprio presidente, in conformità alla
normativa relativa ai comitati eletti».
Note all'art. 4
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i
finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre
dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad
assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di
criteri che tengano conto del numero dei componenti il
Comitato, della consistenza numerica delle comunità
italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il
Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese
in cui il Comitato opera».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento
locale, il presidente ha la rappresentanza legale del
Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni
quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero 1'autorità consolare».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«7. I libri contabili e la relativa documentazione
amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego
dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari
esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a
disposizione della competente autorità consolare, per
eventuali verifiche».
- Si riporta il testo dell'art. 37, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«La Missione diplomatica esercita altresì azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento».
- Si riporta il testo dell'art. 45, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni:
«L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
- proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
- assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero;
- provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita,
di lavoro e di sicurezza sociale;
- favorire le attività educative, assistenziali e
sociali nella collettività italiana nonché promuovere,
assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge,
vigilare l'attività delle associazioni, delle camere di
commercio, degli enti italiani;
- stimolare nei modi più opportuni ogni attività
economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;
- sviluppare le relazioni culturali».
Nota all'art. 5
Note all'art. 6
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti
nella circoscrizione consolare e candidati in una delle
liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato
di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati
alle consultazioni elettorali amministrative. La
candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per
una sola lista. Nel caso di candidatura in più
circoscrizioni o in più liste, il candidato non è
eleggibile».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, e degli
articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni:
«Art. 55 (Elettorato passivo)
- Sono eleggibili a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
comune della Repubblica che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la
votazione.
- 2. (Omissis)».
«Art. 58 (Cause ostative alla candidatura)
- Non possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente
degli organi delle comunità montane:
- coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale;
- coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
- coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
- coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646.
- Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444
del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
- Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina è di competenza:
- del consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale;
- la giunta provinciale o del presidente, della
giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o
comunali.
- L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.
L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida
dell'elezione è tenuto a revocare il relativo
provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle condizioni stesse.
- Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi è stato condannato con
sentenza passata in giudicato o dì chi è stato sottoposto
a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è
concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del
codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327».
«Art. 59 (Sospensione e decadenza di diritto)
- Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1
dell'art. 58:
- coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma
1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter e 320 del codice penale;
- coloro che, con sentenza di primo grado,
confermata in appello per la stessa imputazione, hanno
riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una
pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
non colposo;
- coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria
ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto
consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di
una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
286 del codice di procedura penale.
- Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove
non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non
sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine
della verifica del numero legale, nè per la determinazione
di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
- La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia,
se entro i termini di cui al precedente periodo
l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata
anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi
la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine
di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
- A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al
prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa
di sospensione, provvede a notificare il relativo
provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione
o deliberato la nomina.
- La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura
coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza,
anche se non passata in giudicato, di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso
la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere
pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima
adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla
convalida dell'elezione o alla nomina.
- Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1
dell'art. 58, decade da essa di diritto dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla
data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica
la misura di prevenzione.
- Quando, in relazione a fatti o attività comunque
riguardanti gli enti di cui all'art. 58, l'autorità
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la
sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei
servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso
gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
- Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono
trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2,
comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni».
«Art. 60 (Ineleggibilita)
- Non sono eleggibili a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale:
- il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano
servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti
civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
- nel territorio, nel quale esercitano il comando,
gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato;
- nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
- i titolari di organi individuali ed i componenti
di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della
provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i
giudici di pace;
- i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
- il direttore generale, il direttore amministrativo
e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a
costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
società per azioni con capitale maggioritario
rispettivamente del comune o della provincia;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o
azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla
provincia;
- i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
- Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei
periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee
elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il
direttore generale, il direttore amministrativo ed il
direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei
collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
siano candidati e non siano stati eletti, non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni
in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in
tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
sono svolte le elezioni.
- Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno
effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del
comando, collocamento in aspettativa non retribuita non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
- Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda
di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva
cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno
successivo alla presentazione.
- La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- L'aspettativa è concessa anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
sensi dell'art. 81.
- Non possono essere collocati in aspettativa i
dipendenti assunti a tempo determinato.
- Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9)
del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere
provinciale».
«Art. 61 (Ineleggibilità a sindaco e presidente della
provincia)
1. Non può essere eletto alla carica di
sindaco o di presidente della provincia:
- il ministro di un culto;
- coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle
rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale
o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro
fideiussore».
- Per il testo dell'art. 5, comma 4, secondo periodo,
della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alle note
all'art. 9.
«Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i
legali rappresentanti di enti gestori di attività
scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli
amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per
l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«1. I componenti del Comitato restano in carica cinque
anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due
mandati consecutivi».
Note all'art. 9
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 7 (Membri stranieri di origine italiana).
- Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui
all'art. 5, possono far parte del Comitato, per
cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in
misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato
eletto.
- Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle
comunità italiane che operano nella circoscrizione
consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente
iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa
verifica del Comitato, designano, in conformità ai
rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di
origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio
dei membri da cooptare.
- Ciascun componente del Comitato eletto può
esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze
pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.
- Sono eletti coloro che riportano almeno la metà
più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede
successivamente alla elezione di cui all'art. 11, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni:
«Art. 13.
- I membri di cui all'art. 4, comma 2,
sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai
componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi
indicati nella tabella allegata alla presente legge e da
rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane
in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei
COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi
transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati
dall'art. 4 e delle modalità previste nelle forme di
attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul
piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.
- La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire
600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno
per impossibilità di indire le elezioni, può essere
utilizzata nel successivo anno finanziario».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato
italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il
personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche
istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono,
altresì, eleggibili gli amministratori e i legali
rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che
operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e
i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che
ricevono finanziamenti pubblici».
Note all'art. 10
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«3. Con decreto dell'autorità consolare, su
indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti,
dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi
candidati non eletti della lista cui appartengono. La
mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla
carica. è, altresì, motivo di decadenza dalla carica di
membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla
circoscrizione consolare in cui era stato eletto».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 25 (Disposizione transitoria).
1. I Comitati
istituiti alla data di entrata in vigore della presente
legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni
successive alla data di entrata in vigore della legge
stessa».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce
a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità
consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei
mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare
propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso
rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero
legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale
modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire
un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base
della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani
nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE,
dispone con decreto lo scioglimento del Comitato».
Note all'art. 11
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con
modalità definite dal regolamento di attuazione di cui
all'art. 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i
termini per l'iscrizione nel predetto elenco».
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
n. 104:
- «Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato,
i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a
confrontare in via informatica i dati contenuti nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli
degli schedari consolari.
- In base alle risultanze del confronto di cui al
comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire
nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti
contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché
i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle
anagrafi degli italiani residenti all'estero.
- Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei
nominativi contenuti esclusivamente negli schedari
consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già
provveduto prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati
la documentazione prevista dalla normativa vigente per la
trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione
nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero,
provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune.
Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato
civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono
alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente
iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani
residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco
aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna
preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale
ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione,
da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini
della iscrizione nelle anagrafi citate.
- Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli
italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari,
dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita,
il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla
residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari
consolari».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Il Comitato è composto da dodici membri per le
comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto
membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini
italiani. Ai fini della determinazione del numero dei
membri, la consistenza delle comunità è quella risultante
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni,
sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».
- Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f),
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) - e) (Omissis);
f) «titolare», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza».
Nota all'art. 12
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
Nota all'art. 13
- Per il testo dell'art. 16, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
Nota all'art. 14
- Per il testo dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16,
comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia
alla nota all'art. 28.
Note all'art. 17
Nota all'art. 18
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
Nota all'art. 19
Nota all'art. 21
- Per il testo dell'art. 19, comma 3, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
Note all'art. 22
- Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge
23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.
Nota all'art. 28
Note all'art. 29
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Nella prima seduta, il comitato elegge il
presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella
seduta successiva è eletto presidente ilcandidato che
ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è
eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze nell'elezione del comitato. Tale numero è
determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla
lista a cui apparteneva il candidato con quello delle
preferenze riportate individualmente».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«2. La segreteria del comitato è affidata con incarico
gratuito a un membro del comitato stesso».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, della
legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Il comitato elegge un esecutivo composto da un
numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi
componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone
di un numero di preferenze non superiore a due terzi del
numero di membri dell'esecutivo da eleggere».
Nota all'art. 32
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
«Art. 48 (Reggenza di ufficio consolare di prima
categoria).
In caso di assenza o di impedimento del capo
di un ufficio consolare di prima categoria assume la
reggenza il funzionario più elevato in grado della
carriera diplomatica.
In caso di mancanza in loco di funzionario della
carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di
provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della
predetta carriera, il Ministro può disporre che la
reggenza sia assunta dal funzionario più elevato in grado
della carriera direttiva amministrativa eventualmente in
servizio presso l'ufficio.
Il funzionario che assume la reggenza esercita, a
titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo
dell'ufficio.
Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo
dell'ufficio o, in difetto, dalla missione diplomatica o
dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere
direttive, le sue funzioni possono essere limitate a
particolari materie o atti».
Nota all'art. 33
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
23 ottobre 2003, n. 286:
«Art. 2 (Soluzione delle controversie).
1. Per la
soluzione delle controversie relative all'applicazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, il comitato
interessa la Direzione generale competente del Ministero
degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta
un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare,
il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE
residenti nello Stato ove opera il comitato».
Nota all'art. 34
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
(Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
«Art. 59 (Adeguamento di voci della tariffa).
I
diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono
essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo
di reciprocità, con decreto del Ministro per gli affari
esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per gli affari esteri può, con proprio
decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti
stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che
presentino un più diretto interesse per i lavoratori
residenti all'estero e per i loro familiari.
Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi
di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la
opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in
Italia, può disporre che alcuni atti o vidimazioni
consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti
inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in
esenzione dai diritti stessi».
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